La scelta ministeriale di pseudonimizzare i nomi delle parti e, al contempo, rendere pubblici i nomi dei giudici all’interno delle sentenze pubblicate nella banca dati on line della giurisprudenza di merito di recente introduzione e liberamente accessibile, sembrerebbe porsi in conflitto con la disciplina dettata dal Codice della Privacy in materia di trattamento dei dati personali contenuti nei provvedimenti giudiziari.
Appare, allora, di interesse interrogarsi sul difficile equilibrio tra l’interesse alla pubblicazione dei dati personali, con riferimento alle sentenze pubblicate on line, e l’interesse a pseudonimizzare i dati al fine di garantirne la più ampia protezione, anche alla luce dei seri pericoli di illegittima profilatura che discendono dalla inarrestabile evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale di analisi dei dati.
Si accennerà, infine, al sempre più crescente favor manifestato dai recenti interventi comunitari verso l’anonimizzazione dei dati personali contenuti nei documenti delle pubbliche amministrazioni (e degli uffici giudiziari) per consentirne la libera circolazione e il loro riutilizzo / sfruttamento per finalità economiche.